Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n. 43 del 27/01/2012. Il Decreto n. 146/2018 è entrato in vigore il 24/01/2019.
TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ
L’obbligo della certificazione F-GAS IMPRESA è ora esteso alle aziende che svolgono anche attività di assistenza e smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore e di impianti antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra.
L’obbligo della certificazione F-GAS della PERSONA è ora esteso anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero e di installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.
Per migliorare la tracciabilità del Gas è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalle Camere di Commercio, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas e delle apparecchiature che li contengono, nonché le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.
Le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra dovranno essere comunicate telematicamente alla Banca Dati a partire dal 25 luglio 2019.
Le informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, dovranno essere comunicate per via telematica alla Banca Dati, a partire dal 25 settembre 2019.