Dal 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 5 dicembre 2019, n. 163, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”, con conseguente abrogazione del D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26.
La disciplina sanzionatoria, richiesta ai singoli Paesi, per la violazione delle disposizioni al Regolamento UE n. 517/2014, per chi si rende responsabile della dispersione nell’atmosfera di gas fluorurati che causano l’effetto serra, rafforza la certificazione, per Imprese e Persone, come strumento indispensabile per la garantire la competenza necessaria a prevenire tale rischio.
Tra le sanzioni previste si segnalano in particolare quella di cui all’art. 6, per cui “le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 146/2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.”
L’art. 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Il D.lgs. 163/2019 si occupa anche delle inadempienze relative alle attività dei certificatori e dei soggetti certificati, che sono sanzionabili per tutte le violazioni degli obblighi inerenti la trasmissione dei dati nel Registro Telematico Nazionale, con multe da 150 a 1.000 Euro.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda direttamente al D.lgs. 163/2019 scaricabile al seguente link